FAQ Covid-19 e Fase 2

Le risposte ai quesiti più comuni riguardo il Covid-19 e la Fase 2 per le concessionarie d’auto. Se nelle FAQ non trovate la risposta che cercate, saremo lieti di rispondervi direttamente al telefono (0775.533708) o presso le nostre sedi di Paliano e Colleferro.

Sì, con il DPCM del 26 aprile 2020, il Governo ha inserito all’interno dell’allegato 3 – che contiene i codici ATECO delle attività
produttive autorizzate a riaprire dal 4 maggio 2020 – anche il
codice ATECO 45 che si riferisce al “commercio all’ingrosso e al
dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli”
, in cui rientrano anche le concessionarie di autovetture. Inoltre, le
concessionarie che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla
riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Anche con il DPCM del 26 aprile 2020 gli spostamenti sono consentiti solo per «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o
motivi di salute
», nonché da ultimo, anche «per incontrare congiunti».
Si pone quindi un problema:
chi potrà recarsi in concessionaria?
Sul punto pare opportuno riportare qui di seguito quanto affermato dal Governo, sul proprio sito internet, tra le domande frequenti sulle
misure adottate (seppur non ancora aggiornate all’ultimo DPCM), in relazione agli spostamenti:
«Recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte (es. edicole, tabaccai, librerie, cartolerie ecc.) costituisce una ragione
legittima di spostamento?
Sì, lo spostamento è ammesso, purché nei limiti del tragitto più breve. Le attività commerciali aperte vanno considerate essenziali in
base alla normativa emergenziale vigente, perciò l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità.
Conseguentemente, tale ragione di spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere dichiarata nelle forme e con le modalità
dell’autocertificazione e comunque dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro da ogni altra
persona».

Secondo l’interpretazione che appare più plausibile del nuovo DPCM le suindicate indicazioni sono da ritenersi applicabili anche alle
attività svolte dalle concessionarie di autovetture.
Va tuttavia tenuto presente che è fatto divieto di spostarsi al di fuori della regione in cui ci si trova, salvo sempre che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

A partire dal 4 maggio 2020, è consentita la riapertura sia delle concessionarie che effettuano vendite all’ingrosso, sia di quelle
che effettuano vendite al dettaglio. Nel DPCM del 26 aprile 2020, infatti, è inserito il
codice ATECO 45 che si riferisce al commercio
all’ingrosso e al dettaglio” di autovetture che, pertanto, sono autorizzati a ripartire.

Sì, i passaggi di proprietà sono consentiti. Il decreto Cura Italia ha stabilito la proroga al 31 ottobre 2020 della validità della
ricevuta sostitutiva della carta di circolazione rilasciata dalle agenzie di pratiche auto in occasione di un passaggio di proprietà.

L’attività di consegna di autovetture è stata autorizzata con il DPCM del 10 aprile 2020 dove, nell’elenco delle attività autorizzate,
è presente il codice ATECO 49 riferito al «trasporto terrestre e trasporto mediante condotte», al cui interno rientra il codice
ATECO 49.41.00 riferito al «trasporto di merci su strada» e nella cui descrizione di attività è presente anche il «trasporto di
autovetture».
Il trasporto delle merci è considerato un’esigenza lavorativa, e dunque, le merci possono entrare ed uscire anche fuori regione.

Come detto in precedenza, il codice ATECO 45 si riferisce al “commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e
motocicli”
, al cui interno rientra il codice ATECO 45.11.01 che fa specifico riferimento al «commercio all’ingrosso e al dettaglio di
autovetture e di autoveicoli leggeri
», elenca tra le attività, anche solo quella di «commercio all’ingrosso e al dettaglio di
autovetture nuove e di seconda mano
».

Come detto, con il DPCM del 26 aprile 2020, il Governo ha inserito all’interno dell’allegato 3 – che contiene i codici ATECO delle
attività produttive autorizzate a riaprire dal 4 maggio 2020 – anche il
codice ATECO 45 che si riferisce al commercio all’ingrosso e
al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
, al cui interno rientra il codice ATECO 45.11.01 che fa specifico riferimento al
«commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri». In particolare, il codice ATECO 45.11.01 descrive le
seguenti attività:

  • commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture nuove e di seconda mano
  • veicoli per passeggeri, inclusi quelli speciali come ambulanze, minibus eccetera (con peso inferiore a 3,5 tonnellate);
  • commercio all’ingrosso e al dettaglio praticato dai concessionari di autovetture;
  • vendita all’asta di autovetture, incluse le aste via internet;
  • vendita di autovetture e autoveicoli via internet;
  • commercio all’ingrosso e al dettaglio di fuoristrada quali jeep (con peso inferiore a 3,5 tonnellate).

Pertanto, le concessionarie che rientrano nelle attività sopra riferite possono aprire al pubblico a partire dal 4 maggio.

Sulla base delle disposizioni attuali non è previsto un esplicito divieto di consegnare le autovetture presso il domicilio del cliente.
Anche per i test-drive non è previsto un divieto per le prove a domicilio.
È pertanto da ritenersi che si tratti di attività consentite (naturalmente nel pieno rispetto della normativa sanitaria vigente).